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Lo Statuto della Sezione
 

 

 CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI FORTE DEI MARMI

STATUTO E REGOLAMENTO SEZIONALE

CLUB ALPINO ITALIANO      - SEZIONE di Forte Dei Marmi -

STATUTO E REGOLAMENTO SEZIONALE

TITOLO I: DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA

Art. 1 ) E' costituita con sede in Forte del Marmi (LU) via Michelangelo n' 47, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Forte del Marmi" a sigla "CAI Sezione di Forte del Marmi". L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2) L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI). Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI

 TITOLO II :   SCOPI E FUNZIONI

Art. 3) L'associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale.
L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed e improntata secondo principi democratici.

 Art. 4) Per conseguire gli scopi indicati all'Art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, della Delegazione, nonche' delle delibe adottate dall'Assemblea del Delegati, l'associazione provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione del sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;

e) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attivita' alpinistiche, escursionistiche,  SCI-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche,  naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materie, o alle organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attivita' alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, giovanile e di quelli-e ad esse propedeutiche;

e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento della attivita di cui alle lett. e) e d);

f) alla promozione di attivita scientifiche a didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

g) alle promozione di ogni iniziativa idonea alle tutela ed  valorizzazione dell'amblente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attivita alpinistiche, escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonche' a collaborare con ii C.N.S.A.S. al soccorso di persona in stato di pericolo e al recupero di vittime;

I) a pubblicare un periodico sezionale del quale è editrice e proprietaria;

I) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attivita' diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 5) Nei locali della sede non possono svolgersi attivita che contrastino con le attivita' del sodalizio. Essi non possono essere utifizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, ne casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III : SOCI

Art. 6) I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanta stabilito dall'art 11.1 comma 1 dello Statuto del CAI

Art. 7) Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di eta' la domanda deve essere firmata da chi esercita la potesta. L'iscrizione a personale e non trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

II socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, del quale riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea del Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

 Art. 8) L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9) II rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno. Il trasferimento da una sezione ad un'aitra deve essere comunicato alla sezione di provenienza della sezione alla quale il socio si iscrive ed ha effetto dall'anno sociale successive al fini del tesseramento. II socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momenta; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediate, senza restituzione delle rate della quota sociale versata.

 Art. 10)   Il socio e tenuto a versare all'associazione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, della copie dello Statute e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale,che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;

b) la quota associative annuale;

c) it contribute ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destined a flni istituzionali.

Le somme dovute elencate, di cui alle lett. b),c),d)  devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

L'Assemblea delibera le sanzioni da applicare in case di more. II socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, ne usufruire del servizi sociali, ne ricevere le pubblicazioni.
Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosita del Socio e la decadenza da tale associazione, dandogliene comunicazione.

Art. 11) I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti nell' art. 11.4 dello Statuto del CAI e nel Cap. IV del Titolo II del Regolamento Generale del CAI. La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sone ammesse iniziative del soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attivita del soci in concorrenza e in contrasto con quefie ufficiali programmate dal CAI. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

 Art. 12) La qualita' di socio cease nei casi indicati danced. 11.5 dello Statuto del CAI e nel Cap. V Titolo Il del regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

 Art. 13) II Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educate convivenza, I provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attivita sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi pi0 gravi, può deliberarne la radiazlone.

Contra i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricerso a norma dell'art. V1112 dello Statuto del C.A.I. e del Regolamento Disciplinare.


TITOLO IV :  ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Art. 14) Sono organi deli'associazione:

-Assemblea dei Soci

-il Consiglio Direttivo;

-II Presidente;

-il Tesoriere;

-il Segretario:

-il Collegio dei Revisorl dei conti.

Art. 15) Tulle la cariche sociali sono a titolo gratuito a devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti al CAI da almeno due anni, compiuti.

 

TITOLO V : ASSEMBLEA

Art 16) L'Assemblea dei soci è I'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci a le sue deliberei vincolano anche gli assenti o I dissenzienti.

L'Assemblea:

-elegge, con voto segreto, I Consiglieri, i Revisori del conti e I Delegati all'Assemblea generale del CAI.

-determine Ia quota associative e quelle di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea del Delegati;

-approve annualmente il programme dell'associazione, il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;

-delibera sulle alienazione, sull'acquisto o sub costituzione di vincoli reali sugli immobili;

-delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura;

-delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori

-delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto a contenuta nell'ordine del giorno.

Art.17) L'Assemblea convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina elle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando it Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci event diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giomi prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicate l'ordine del giorno, ii luogo, la data, l'ora della convocazione.

 Art. 18) Hanno diritto di intervenire all' Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regole con il pagamento della quota sociale relative all'anno in corso dell'assemblea. I minori di eta' possono assistere all'assemblea. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni socio delegato non può portare più di n° 2 (due) deleghe. Resta escluso il voto per corrispondenza. Per fa validità delle sedute a necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la meta degli eventi diritto al voto, tuttavia in seconda convocazione, che dovra tenorsi almeno ventiquattrore dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero del presenti.

Art. 19) L'Assemblea nomina un presidente, un segretario a se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarita delle deleghe ed in genera ii diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa della maggioranza dei soci presenti eventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti sarà eletto II socio con maggiore anzianita di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concementi rallenazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con Ia maggioranza di due terzi dei soci presenti eventi diritto al voto. La deliberazione di scioglimento dell' associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti del soci eventi diritto al voto. Tulle le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 21) Le deliberazioni concementi l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statute, non acquistano efficacia se non dopo l'approvezione da parte del Consiglio Centrele del CAI a norma dell' art. 1.5 e VIII.3 dello Statute del CAL

 

TITOLO VI : CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di n. 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea fra I soci. Nella sua prima riunione ii Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice presidente, II Tesoriere.

Nomina inoltre ii Segretario, che deve, essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

 Art. 23) Gil eletti durano in carica n.3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limitazione di rinnovi. Ii Presidente è rieleggibile una prima volta e lo puo essere encora dopo almeno un anno di interruzione. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti della carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n.3 (tre) riunioni consecutive. Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianita del sostituito. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà del suoi component si deve convocare l'Assemblea per l'elezione del mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianita del sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giomi, convoca l'Assemblea del soci da tenersi nei successivi trenta giorni della convocazione per l'elezione dei nuovo Consiglio Direttivo.

 Art. 24) II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni anno mediante avviso contente I'ordine del giomo, ii luogo, la data, l'ora della convocazione; ed inviato almeno cinque giomi prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in case di sua mancanza a impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sone prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza del componenti del Consiglio. Il verbale delle riunioni è redafto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 25) Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente puo invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI, il Presidente puo altresi invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con II consenso di questo, anche persona estranee, qualora lo ritenga utile o necessario. Gli ex President'i dell'associazione hanna diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 Art.   26) Il Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria a straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. Le deliberazioni del Consiglio sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione. In particolare esso:

-stabilisce II programme annuale di attivita dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;

-convoca l'Asserriblea dei Soci

-redige annualmente ii bilancio preventive a consuntivo a approve fa relazione del Presidente;

-delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti del soci

-delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci

-propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;

-delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi a ne coordina l'attivita';

-cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;

-emana eventuali regalement particolari;

-proclama i Soci venticinquennali e cinquantennali.

 

TITOLO VII:  PRESIDENTE

Art. 27)Il Presidente ha la rappresentanza legate dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento. In caso di impedimenta le sue funzioni sone svolte dal Vice Presidente. II Presidente, in caso di urgenza, pure adottare provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successive. II Presidente dirige l'Assembtea del soci fino alla nomina del suo successore


 TITOLO VIII: TESORIERE E SEGRETARIO

Art.28) Il Tesoriere ha la responsabilita della custodia del fondi dell'associazione; tiene la contabilita conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

 Art. 29) II Segretarto redige I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, da attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizl amministrativi dell' associazione.

 

 TITOLO IX: COLLEGIO DEI REVISORI DEl CONTI

 

Art. 30) Il Collegio del Revisori del Conti è !'organo di controllo della contabilita sociale.  Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per n. 3 (tre) anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.

 

Art. 31) II Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilita sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di contralto.

 

 TITOLO X : AMMINISTRAZIONE

Art. 32) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio it Consiglio Direttivo redige ii bilancio che, unicamente elle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori del conti, deve essere presentato all'Assemblea del soci per I'approvazione.

Art. 33) Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicita la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e I lasciti ricevuti a bilancio a reso pubblico mediante raffissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

 Art. 34) I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestate all'associazione stessa.

 Art. 35) I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. GIi utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizazione delle attivita istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra I soci, anche in mode indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. In caso di scioglimento del'associazione si applicano gli art. VI.4 e Vi.5 dello Statut del CAI e il patrimonlo devoluto per fini di utilita sociale o di pubblica utilita'. E' escluso qualsiasi riparto di attivita fra i soci

 

 TITOLO XI : CONTROVERSIE

 

Art. 36) Le controversie fra i soci e organi dell'associazione, relative ella vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorita' giudiziaria ne al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga sentitot !'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e ii Regolamento Generale del CAI e non si sar' esaurito nei suoi possibill grad 'Inter° iter della controversia relative. Organi competenti ad esperire ii tentativo, sono:

-Il Consiglio Direttivo, integrate dal Revisori dei Conti, per le controversie tra soci;

-Il Collegio Regionate del probiviri per le controversie fra soci ed organi dell'associazione. Si applicano le norme procedurali stabilite nel Regolamento Disciplinare del CAI.

Art 37) Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto o dello Statuto del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso secondo quanto stabilito nello Statute a nel Regolamento Generale del CAI .


TITOLO XII : DISPOSIZIONI   


Art. 38)  Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applica lo Statuto ed II Regolamento Generale del CAI

II presente statuto, approvato della Assemblea del Soci del CAI Sezione di Forte del Marmi del 18 Marzo 2006, verra' coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verra' data comunicazione ai soci. II presente statuto entrera' in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Centrele del CAI.







A seguire la proposta del NUOVO STATUTO della Sezione:


STATUTO E REGOLAMENTO SEZIONALE

TITOLO 1: Denominazione sede e Durata

ART.1- E’ Costituita Con Sede Legale In Forte Dei Marmi( Lu) Piazza H. Moore, 1 l’associazione denominata “CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FORTE DEI MARMI” e sigla “APS-ETS Cai Sezione Forte Dei Marmi”.

Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano di cui fa parte a tutti gli effetti. È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Gruppo Regionale Toscano del Club Alpino Italiano.

L’associazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre.

ART.2- L’associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

ART.3- Scopi e attivita’

L’associazione ha per scopo il promuovere l’alpinismo, l’escursionismo, lo sciescursionismo, lo scialpinismo, la speleologia, la mountain bike, anche giovanile e qualsiasi altra attività “sportiva” inerente la montagna in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del

territorio in cui si svolge l’attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del art. 5 del D.Lgs.

117/2017 e.s.m.l. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimoni culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;

2. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.l.;

3. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

4. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.


Per conseguire tali scopi e attività l’Associazione provvede:

a)   Alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;

b)   Al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;7

c)   Alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d)   Alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole

competenti in materia, o all’organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche

dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e)   Alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

f)   Alla promozione anche in collaborazione con Enti e associazioni locali di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g)   alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;

h)   alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche,

dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i)     a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;

j)   a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere

commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali (**) e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

 

(**) NOTA: oltre a questa formula generale, possono eventualmente essere qui previste nel dettaglio attività non comprese fra quelle citate nell'articolo, quali ad esempio: “organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor per i propri soci”.


Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure

temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

 

TITOLO II SOCI

 

Art. 5 - Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano all’ attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa

sezionale fissata dall’Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell’attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d’onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile

convivenza. i soci, nello svolgimento dell’attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all’altezza dell’impegno e delle difficoltà prevedibili,

gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

 

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e

dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull’accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio

Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro

sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Sia in sede di ammissione all’Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico,

religioso, economico e sociale.

 

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo


sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere

versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né

ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la

propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di

ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell’Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative

annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

 

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del

rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e

gratuite.

 

Art. 9 – Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un’altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell’adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in

dotazione alla Sede legale dell’Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

 

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento

disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

 

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un

contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal


Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede

alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l’eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

 

Art. 12 – Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della

Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

 

TITOLO III SEZIONI

 

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

-       l’Assemblea dei Soci;

-       il Consiglio Direttivo;

-       il Presidente;

-       il Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Art. 14 – Assemblea

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni

vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. L’Assemblea:

-       adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;

-       elegge il Presidente sezionale;

-       elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri ed i delegati

all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per

corrispondenza;

-       elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato


della revisione legale dei conti.

-       delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;

-       approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la relazione del Presidente;

-       delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;

-       delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;

-       delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;

-       delibera la promozione dell’azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.

-       delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei Soci maggiorenni.

 

Art. 15 – Convocazione

L’Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all’anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l’approvazione dei bilanci e la nomina

delle cariche sociali. L’assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o

dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno il 30% dei Soci maggiorenni della Sezione.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione

dell'avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta, in forma elettronica o sul sito web ufficiale almeno 15 giorni

prima della data purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione contenente i punti dell’ordine del giorno, la data, l’ora ed il

luogo dell’assemblea nonché la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea di seconda convocazione.

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea; i minori di età possono assistere

all’Assemblea. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece

anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà


tenersi almeno un'ora dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E’ escluso il voto per corrispondenza.

 

Art. 17 - Presidente e Segretario dell’Assemblea

L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la

regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all’Assemblea.

 

Art. 18 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal

procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore

anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 19 – Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione e si compone di numero fra 5 e 9 compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

-       convoca l'Assemblea dei Soci;

-       propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;

-       nomina la Commissione verifica poteri di cui all’art. 17;

-       redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;


-       pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;

-       adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;

-       delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali

-       cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;

-       delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l’attività;

-       delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;

-       delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

-       nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;

-       delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;

-       cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del

Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto. L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un

preavviso di almeno quindici giorni.

 

Art. 20 – Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

(NOTA: quest’ultima disposizione può essere derogata dallo statuto delle

sezioni per le cariche elettive dei propri organi, escluso il presidente sezionale). Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. ...... riunioni consecutive. Al

consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non

eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve

convocare l’assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei

successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.


Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati

all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o

necessario.

 

Art. 22 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni 2 mesi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di control- lo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all’uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

 

PRESIDENTE

 

Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell’Assemblea dei Soci;

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo

- presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;

- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dall’ Assemblea dei soci. Qualora la Sezione abbia un


numero di Soci non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente sezionale.

 

TESORIERE E SEGRETARIO

 

Art. 24 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i

mandati di pagamento unitamente al Presidente.

 

Art. 25 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

 

Art. 26 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e

amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E’ costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in

carica ... anni (non più di tre anni), sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo

sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell’Assemblea dei Soci.

E’ compito dei Revisori dei conti:

-       l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da

presentare all’assemblea dei Soci;

-       il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;

-       la convocazione dell’assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.


In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall’Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L’Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L’Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l’oggetto delle riunioni.

È compito dell’Organo di controllo:

a) l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare

all’Assemblea dei Soci;

b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;

c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;

d) la convocazione dell’Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo

 

TITOLO IV CARICHE SOCIALI

 

Art. 27 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all’associazione da almeno due anni; non

abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l’attribuzione e l’erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica

Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.


Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

 

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

 

Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami

dell’attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso

Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico -

organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione

all’attività del gruppo stesso. E’ vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

 

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

 

Art. 29 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e

del computo del numero dei delegati elettivi all’assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura

centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

 

TITOLO VII

PATRIMONIO

 

Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a

qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all’Associazione per il


raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

I fondi liquidi dell’Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

 

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

 

Art. 31 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all’Assemblea dei Soci per

l’approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l’Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione.

Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su

designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

 

TITOLO IX CONTROVERSIE

 

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le

controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che

prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme

procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l’impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili


gradi l’intero iter della controversia relativa.

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo

Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall’Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo

l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di ...... del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno .................

 

Il Presidente della Sezione ….............................................

 

Il Presidente dell’Assemblea ..............................................


segue BILANCIO 2020 SENZA AMMORTAMENTI :


      

Ditta

CAI SEZ.FORTE DEI MARMI

Codice attivita'

931910 - ATT.SPORTIVA

 IN MONTA

127

VIA H. MOORE 1

Codice fiscale

82011530464

 

 

 

55042 FORTE DEI MARMI

LU

 

Partita IVA

02020510463

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2020

DAL

 

AL 31/12/2020

Pagina

1

 

 

 

 

 

CONTO

DESCRIZIONE CONTO

SALDO DARE

SALDO AVERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

A T T I V I T A`

 

 

 

 

 

 

 

01/0001

IMMOBILI

202.625,38

 

 

01/0002

TERRENI E FABBRICATI

231,57

 

 

01/0007

ATTREZZATURA

76.945,44

 

 

01/0009

MOBILI E ARREDI

540,13

 

 

01/0037

MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

185,00

 

 

01/0045

ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA

2.302,71

 

 

01/0046

ATTREZZATURA INF.AL 1.000.000

754,92

 

 

01/****

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

283.585,15

 

 

 

 

 

 

07/0001

CASSA CONTANTI

62,50

 

 

07/****

CASSA

62,50

 

 

 

 

 

 

08/0002

BANCA CRL C/C 104923

4.543,15

 

 

08/0053

POSTA C/C 12430559

5.112,77

 

 

08/0054

BANCA BCC C/C 534302

3.323,17

 

 

08/****

BANCHE

12.979,09

 

 

 

 

 

 

09/0006

ERARIO C/IVA

823,62

 

 

09/****

CONTO IVA

823,62

 

 

 

 

 

 

11/0001

CREDITI VS.ERARIO PER ACC.IRES

544,09

 

 

11/0003

CREDITI VS.ERAR.PER RIT.INT.ATT.

32,29

 

 

11/0052

CREDITI DIVERSI

16.178,20

 

 

11/****

CREDITI DIVERSI

16.754,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

TOTALE ATTIVITA`

314.204,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

P A S S I V I T A`

 

 

 

 

 

 

 

05/****

DEBITI VS. FORNITORI

 

7.296,92

 

 

 

 

 

21/0012

DEBITI DIVERSI

 

500,00

 

21/0016

FATTURE DA RICEVERE

 

530,00

 

21/****

DEBITI DIVERSI

 

1.030,00

 

 

 

 

 

24/0002

F.DO AMM.TO TERRENI E FABBRICATI

 

15.409,37

 

24/0007

F.DO AMM.TO ATTREZZATURA

 

46.049,15

 

24/0009

F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI

 

40,51

 

24/0041

F.DO AMM.TO MACCHINE UFF.ELETTR.

 

185,00

 

24/0142

F.DO AMM.TO ATTR.PER SICUREZZA

 

2.315,68

 

24/0144

F.DO AMM.TO BENI INF.1000000

 

754,92

 

24/****

FONDI DI AMMORTAMENTO

 

64.754,63

 

 

 

 

 

35/0002

PATRIMONIO NETTO

 

239.443,77

 

35/****

CAPITALE NETTO

 

239.443,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

TOTALE PASSIVITA`

 

312.525,32

 

 

 

 

 

****

UTILE DI ESERCIZIO

 

1.679,62

 

 

 

 

 

 

 

*****

TOTALE A PAREGGIO

314.204,94

314.204,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Ditta

CAI SEZ.FORTE DEI MARMI

Codice attivita'

931910 - ATT.SPORTIVA

 IN MONTA

127

VIA H. MOORE 1

Codice fiscale

82011530464

 

 

 

55042 FORTE DEI MARMI

LU

 

Partita IVA

02020510463

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE ECONOMICA AL

31/12/2020

DAL

 

AL 31/12/2020

Pagina

2

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO

DESCRIZIONE CONTO

SALDO DARE

SALDO AVERE

% DARE

% AVERE

% DARE

% AVERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

COSTI, SPESE E PERDITE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40/0022

ACQUISTO LIBRI

142,66

 

0,8071

 

0,7370

 

40/****

ACQUISTI

142,66

 

0,8071

 

0,7370

 

 

 

 

 

 

 

 

45/0008

MANUTENZ. SU BENI DI PROPRIETA'

3.651,20

 

20,6560

 

18,8636

 

45/0028

SPESE DI TRASPORTO

2.350,02

 

13,2948

 

12,1412

 

45/0030

PROMOZIONE, PUBBLICITA' E FIERE

779,08

 

4,4075

 

4,0250

 

45/0035

SPESE POSTALI

154,95

 

0,8766

 

0,8005

 

45/0037

ASSICURAZIONI

136,25

 

0,7708

 

0,7039

 

45/0041

SPESE VARIE

537,43

 

3,0404

 

2,7766

 

45/0138

CONSORZIO DI BONIFICA

60,37

 

0,3415

 

0,3119

 

45/0178

ASSICURAZIONI GITE/SPEDIZIONI

1.277,94

 

7,2297

 

6,6024

 

45/0190

ASSICURAZIONE INCENDIO RIFUGIO

1.204,59

 

6,8148

 

6,2234

 

45/0197

ACQUISTO SOFTWARE ANNUALE

271,98

 

1,5387

 

1,4052

 

45/****

SPESE PER PREST. SERVIZI

10.423,81

 

58,9709

 

53,8537

 

 

 

 

 

 

 

 

48/0100

ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI

1,29

 

0,0073

 

0,0067

 

48/****

SALARI STIPENDI E ONERI SOCIALI

1,29

 

0,0073

 

0,0067

 

 

 

 

 

 

 

 

56/0008

MULTE, AMMENDE, SANZIONI

1.153,49

 

6,5257

 

5,9594

 

56/0105

IMPOSTA DI BOLLO DPR 642/72

299,96

 

1,6970

 

1,5497

 

56/0106

IMPOSTA I.C.I.

1.520,00

 

8,5991

 

7,8529

 

56/0115

ACQUISTO BOLLINI

3.877,91

 

21,9386

 

20,0349

 

56/****

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

6.851,36

 

38,7604

 

35,3969

 

 

 

 

 

 

 

 

58/0004

COMMISSIONI E SPESE BANCARIE

159,30

 

0,9012

 

0,8230

 

58/0013

COMMISSIONI E SPESE C/C POSTALE

90,26

 

0,5106

 

0,4663

 

58/****

ONERI FINANZIARI

249,56

 

1,4118

 

1,2893

 

 

 

 

 

 

 

 

59/0023

INT.PASSIVI SU DILAZIONE IMPOSTE

7,50

 

0,0424

 

0,0387

 

59/****

INTERESSI PASSIVI

7,50

 

0,0424

 

0,0387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

TOTALE COSTI

17.676,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

RICAVI E PROFITTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64/0030

AFFITTO ATTIVO DI AZIENDA

 

8.101,07

 

41,8534

 

41,8534

64/0050

ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI

 

0,02

 

0,0001

 

0,0001

64/0068

QUOTE ASSOCIATIVE

 

8.048,71

 

41,5829

 

41,5829

64/0073

CONTRIBUTI SEDE CENTRALE

 

3.206,00

 

16,5635

 

16,5635

64/****

ALTRI RICAVI E PROVENTI

 

19.355,80

 

100,0000

 

100,0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

TOTALE RICAVI

 

19.355,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****

UTILE DI ESERCIZIO

1.679,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****

TOTALE A PAREGGIO

19.355,80

19.355,80