Art. 1 ) E' costituita con sede in Forte del Marmi (LU)
via Michelangelo n' 47, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Forte del Marmi" a
sigla "CAI Sezione di Forte del Marmi". L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale
decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Art. 2)
L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI). Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI
Art. 3) L'associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua
manifestazione, della conoscenza e dello
studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e della tutela del loro
ambiente naturale.
L'associazione non ha scopi di lucro, è
indipendente, apartitica, aconfessionale, ed e improntata secondo principi democratici.
Art. 4) Per conseguire gli scopi indicati all'Art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, della Delegazione, nonche' delle delibe
adottate dall'Assemblea del Delegati, l'associazione provvede:
a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed
alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
b) al
tracciamento, alla realizzazione
e alla manutenzione del
sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in
collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
e)
alla diffusione della
frequentazione della montagna e
alla organizzazione di iniziative e attivita' alpinistiche, escursionistiche, SCI-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse
propedeutiche;
d) alla indizione e programmazione, in accordo
con le apposite scuole del CAI competenti in materie, o alle organizzazione ed
alla gestione di corsi di addestramento per le attivita' alpinistiche,
escursionistiche, sci-escursionistiche,
sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, giovanile e di quelli-e ad esse propedeutiche;
e) alla programmazione e collaborazione con le
apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di
alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento della attivita di cui alle lett. e) e d);
f) alla promozione di attivita scientifiche a
didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
g) alle promozione di
ogni iniziativa idonea alle tutela ed valorizzazione dell'amblente montano;
h) alla organizzazione, anche in eventuale
collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli
infortuni nello svolgimento di attivita alpinistiche, escursionistiche, sci-alpinistiche,
speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonche' a collaborare con ii C.N.S.A.S. al soccorso di persona in
stato di pericolo e al recupero di vittime;
I) a provvedere alla sede dell'associazione, a
curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
E' vietato lo svolgimento di attivita' diverse
da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.
Art. 5) Nei locali
della sede non possono svolgersi attivita che contrastino con le attivita' del
sodalizio. Essi non possono essere utifizzati,
neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, ne casi di urgenza, del
Presidente.
TITOLO III : SOCI
Art. 6) I soci
dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e
giovani, secondo quanta stabilito
dall'art 11.1 comma 1 dello Statuto del CAI
Art. 7) Chiunque
intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo,
controfirmata da almeno un socio
presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i
minori di eta' la domanda deve essere
firmata da chi esercita la potesta. L'iscrizione a personale e non
trasmissibile. Sull'ammissione decide
il Consiglio Direttivo.
II socio, con l'ammissione, si impegna ad
osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, del quale riceve copia
all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea del Soci e del Consiglio Direttivo
dell'associazione.
Art. 8)
L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale
in corso. La domanda presentata
nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.
Art. 9) II rapporto associativo è valido per la durata
dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno. Il
trasferimento da una sezione ad un'aitra deve essere comunicato alla sezione di
provenienza della sezione alla quale
il socio si iscrive ed ha effetto dall'anno sociale successive al fini del
tesseramento. II socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi
momenta; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili
ed hanno effetto immediate, senza restituzione delle rate della quota sociale versata.
Art. 10) Il socio e tenuto a versare all'associazione:
a) la quota di ammissione, comprensiva del
costo della tessera, del distintivo sociale, della copie dello Statute e del
Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale,che gli vengono consegnati
all'atto dell'iscrizione;
b) la quota associative annuale;
c) it contribute ordinario annuale per le
pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destined
a flni istituzionali.
Le somme dovute elencate, di cui alle lett. b),c),d) devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
L'Assemblea
delibera le sanzioni da applicare in case di more. II socio non in regola con i
versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione,
ne usufruire del servizi sociali, ne ricevere le pubblicazioni.
Trascorso il termine della chiusura annuale
del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosita del Socio e la decadenza da tale associazione,
dandogliene comunicazione.
Art. 11) I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti nell' art. 11.4
dello Statuto del CAI e nel Cap. IV del Titolo II del Regolamento Generale del CAI. La partecipazione alla vita
associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sone ammesse iniziative
del soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi
competenti. Non sono ammesse iniziative o attivita del soci in concorrenza e in contrasto con quefie ufficiali
programmate dal CAI. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.
Art. 12) La
qualita' di socio cease nei casi indicati danced. 11.5 dello Statuto del CAI e
nel Cap. V Titolo Il del regolamento
Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.
Art. 13) II
Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno
contrastante con principi informatori
dell'associazione e con le regole della corretta ed educate convivenza, I
provvedimenti dell'ammonizione o della
sospensione dalle attivita sociali per un periodo massimo di un anno e, nei
casi pi0 gravi, può deliberarne la
radiazlone.
Contra i provvedimenti disciplinari il socio può
presentare ricerso a norma dell'art. V1112 dello Statuto del C.A.I. e del Regolamento Disciplinare.
TITOLO IV : ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 14) Sono organi deli'associazione:
-Assemblea dei Soci
-il Consiglio Direttivo;
-II Presidente;
-il Tesoriere;
-il Segretario:
-il Collegio dei Revisorl dei conti.
Art. 15) Tulle la
cariche sociali sono a titolo gratuito a devono essere conferite a soci
maggiorenni iscritti al CAI
da almeno due anni, compiuti.
TITOLO V : ASSEMBLEA
Art 16) L'Assemblea dei soci è I'organo sovrano
dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci a le sue deliberei vincolano anche gli assenti o I
dissenzienti.
L'Assemblea:
-elegge, con voto segreto, I Consiglieri, i
Revisori del conti e I Delegati all'Assemblea generale del CAI.
-determine Ia quota associative e quelle di
ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea del Delegati;
-approve annualmente il programme
dell'associazione, il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
-delibera sulle alienazione, sull'acquisto o sub
costituzione di vincoli reali sugli immobili;
-delibera sulle modificazioni da apportare allo
statuto dell'associazione in unica lettura;
-delibera lo scioglimento dell'associazione,
stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori
-delibera su ogni altra questione che le venga
sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto a contenuta
nell'ordine del giorno.
Art.17) L'Assemblea convocata dal Consiglio
Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci
e per la nomina elle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando it Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.
L'assemblea deve essere convocata senza
indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci event diritto al voto.
La convocazione avviene mediante avviso che,
almeno dieci giomi prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede
sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicate l'ordine del giorno, ii luogo,
la data, l'ora della convocazione.
Art. 18) Hanno
diritto di intervenire all' Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci
maggiorenni in regole con il pagamento
della quota sociale relative all'anno in corso dell'assemblea. I minori di eta'
possono assistere all'assemblea. Ogni
socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia membro
del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a
scheda segreta, mediante rilascio di
delega scritta. Ogni socio delegato non può portare più di n° 2 (due) deleghe.
Resta escluso il voto per corrispondenza. Per fa validità delle sedute a
necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la meta degli eventi diritto al voto, tuttavia in
seconda convocazione, che dovra tenorsi almeno ventiquattrore dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero del presenti.
Art. 19) L'Assemblea nomina un presidente, un segretario a se necessario, tre
scrutatori. Spetta alla Commissione nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarita
delle deleghe ed in genera ii diritto
di partecipare all'assemblea.
Art. 20) Le
deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante
votazioni per alzata di mano o appello
nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa della maggioranza
dei soci presenti eventi diritto al
voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di
voti sarà eletto II socio con maggiore
anzianita di iscrizione al CAI.
Le deliberazioni concementi rallenazione o la
costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con Ia
maggioranza di due terzi dei soci presenti eventi diritto al voto. La
deliberazione di scioglimento
dell' associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti del
soci eventi diritto al voto. Tulle le
deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo
sezionale per almeno quindici giorni.
Art. 21) Le
deliberazioni concementi l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su
rifugi o altre opere alpine e le
modifiche dello statute, non acquistano efficacia se non dopo l'approvezione da
parte del Consiglio Centrele del CAI a
norma dell' art. 1.5 e VIII.3 dello Statute del CAL
TITOLO VI : CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22) Il Consiglio Direttivo è l'organo
esecutivo dell'associazione e si compone di n. 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea fra I soci. Nella sua prima
riunione ii Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice presidente, II Tesoriere.
Nomina inoltre ii Segretario, che deve, essere
scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.
Art. 23) Gil eletti durano in carica n.3 (tre)
anni e sono rieleggibili senza limitazione di rinnovi. Ii Presidente è rieleggibile una prima volta e lo puo essere
encora dopo almeno un anno di interruzione. Il Consiglio Direttivo
dichiara decaduti della carica i componenti che, senza giustificato motivo, non
siano intervenuti a n.3 (tre) riunioni consecutive. Al Consigliere
venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la
stessa anzianita del sostituito. Qualora
il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà del suoi component si deve convocare l'Assemblea per
l'elezione del mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianita del sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio
Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giomi, convoca l'Assemblea del soci da tenersi nei
successivi trenta giorni della convocazione per l'elezione dei nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 24) II
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a
richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni anno mediante
avviso contente I'ordine del giomo, ii luogo, la data, l'ora della convocazione; ed inviato almeno cinque
giomi prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo,
per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in case di sua mancanza a impedimento, dal Vice Presidente, e
le deliberazioni sone prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza del componenti del
Consiglio. Il verbale delle riunioni è redafto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la
riunione.
Art. 25) Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente puo invitare i
Delegati all'Assemblea Generale del CAI
ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI, il Presidente puo
altresi invitare alle riunioni del
Consiglio Direttivo, con II consenso di questo, anche persona estranee, qualora
lo ritenga utile o necessario. Gli ex
President'i dell'associazione hanna diritto di intervenire alle riunioni del
Consiglio Direttivo.
Art. 26) Il
Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria a straordinaria
dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto
e nel Regolamento Generale del CAI.
Le deliberazioni del Consiglio sono
vincolanti nei confronti dei soci della sezione. In particolare esso:
-stabilisce II programme annuale di attivita
dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
-convoca l'Asserriblea dei Soci
-redige annualmente ii bilancio preventive a
consuntivo a approve fa relazione del Presidente;
-delibera i provvedimenti disciplinari nei
confronti del soci
-delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi
soci
-propone incaricati alle commissioni per lo
svolgimento di determinate attività sociali;
-delibera la costituzione o lo scioglimento di
Commissioni e Gruppi a ne coordina l'attivita';
-cura l'osservanza dello Statuto e del
Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
-emana eventuali regalement particolari;
-proclama i Soci venticinquennali e
cinquantennali.
TITOLO VII: PRESIDENTE
Art. 27)Il Presidente ha la rappresentanza
legate dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il
Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento. In caso di impedimenta le sue funzioni sone svolte dal
Vice Presidente. II Presidente, in caso di urgenza, pure adottare provvedimenti che sarebbero di competenza del
Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del
Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successive. II Presidente dirige
l'Assembtea del soci fino alla nomina del
suo successore
TITOLO VIII: TESORIERE E SEGRETARIO
Art.28) Il
Tesoriere ha la responsabilita della custodia del fondi dell'associazione;
tiene la contabilita conservandone
ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al
Presidente.
Art. 29) II Segretarto redige I verbali delle
riunioni del Consiglio Direttivo, da attuazione alle deliberazioni di questo
organo e sovrintende ai servizl amministrativi dell' associazione.
TITOLO IX: COLLEGIO DEI REVISORI DEl CONTI
Art. 30) Il Collegio del Revisori del Conti è
!'organo di controllo della contabilita sociale. Esso si compone di tre membri
eletti dall'Assemblea per n. 3 (tre) anni e nomina fra i suoi componenti un
presidente.
Art. 31) II Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni
tre mesi; alle sue riunioni si applicano
le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti
hanno diritto di assistere alle
riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie
osservazioni; hanno diritto di chiedere
al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilita sociale e possono procedere in
qualsiasi momento, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di contralto.
TITOLO X : AMMINISTRAZIONE
Art. 32) Gli
esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni
esercizio it Consiglio Direttivo redige ii bilancio che,
unicamente elle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori del conti,
deve essere presentato all'Assemblea del soci per I'approvazione.
Art. 33) Il bilancio
deve esporre con chiarezza e veridicita la situazione patrimoniale ed economica
dell'associazione. Dal bilancio devono
comunque espressamente risultare i beni, i contributi e I lasciti ricevuti a bilancio
a reso pubblico mediante raffissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.
Art. 34) I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono
essere depositati in un conto bancario
o postale intestate all'associazione stessa.
Art. 35) I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio
sociale. GIi utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizazione delle attivita
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra I soci, anche in
mode indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. In caso di scioglimento del'associazione si applicano
gli art. VI.4 e Vi.5 dello Statut del CAI e il patrimonlo devoluto per fini di utilita sociale o di
pubblica utilita'. E' escluso qualsiasi riparto di attivita fra i soci
TITOLO XI : CONTROVERSIE
Art. 36) Le
controversie fra i soci e organi dell'associazione, relative ella vita
dell'associazione stessa, non possono
essere deferite all'autorita' giudiziaria ne al parere o all'arbitrato di persone
o enti estranei al sodalizio,
se prima non venga sentitot !'organo
competente a giudicare, previo tentativo
di conciliazione, secondo lo Statuto e ii
Regolamento Generale del CAI e non si sar' esaurito nei suoi possibill grad
'Inter° iter della controversia relative. Organi competenti ad esperire ii
tentativo, sono:
-Il Consiglio Direttivo, integrate dal
Revisori dei Conti, per le controversie tra soci;
-Il Collegio Regionate del probiviri per le
controversie fra soci ed organi dell'associazione. Si applicano le norme procedurali stabilite nel Regolamento Disciplinare
del CAI.
Art 37)
Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte
in violazione del presente statuto o dello Statuto del Regolamento Generale
del CAI è ammesso ricorso secondo quanto stabilito nello Statute a nel Regolamento Generale del CAI
.
TITOLO XII : DISPOSIZIONI
Art. 38) Per tutto
quanto non previsto nel presente statuto si applica lo Statuto ed II
Regolamento Generale del CAI
II presente statuto, approvato della Assemblea
del Soci del CAI Sezione di Forte del Marmi del 18 Marzo 2006, verra' coordinato con eventuali modifiche
dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verra' data
comunicazione ai soci. II presente statuto entrera' in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio
Centrele del CAI.
A seguire la proposta del NUOVO STATUTO della Sezione:
STATUTO E REGOLAMENTO SEZIONALE
TITOLO 1: Denominazione sede
e Durata
ART.1- E’ Costituita Con Sede Legale In
Forte Dei Marmi( Lu) Piazza H. Moore, 1 l’associazione denominata “CLUB ALPINO
ITALIANO SEZIONE DI FORTE DEI MARMI” e sigla “APS-ETS Cai Sezione Forte Dei
Marmi”.
Essa è struttura
territoriale del Club Alpino Italiano di cui fa parte a tutti gli effetti. È
soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una
autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al
Raggruppamento Gruppo Regionale Toscano del Club Alpino Italiano.
L’associazione ha
durata illimitata. L’anno sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre.
ART.2- L’associazione non ha scopo di
lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di
democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento
Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione
prevalentemente volontaria.
ART.3- Scopi e attivita’
L’associazione ha
per scopo il promuovere l’alpinismo, l’escursionismo, lo sciescursionismo, lo
scialpinismo, la speleologia, la mountain bike, anche giovanile e qualsiasi
altra attività “sportiva” inerente la montagna in ogni sua manifestazione, la
conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del
territorio in cui si svolge
l’attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale. Persegue finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di
attività di interesse generale ai sensi del art. 5 del D.Lgs.
117/2017
e.s.m.l. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:
1. Interventi
di tutela e valorizzazione del patrimoni culturale e del paesaggio, ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;
2. Organizzazione
e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui
all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.l.;
3. Organizzazione
e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4. Interventi
e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
Per conseguire tali scopi e
attività l’Associazione provvede:
a)
Alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla
gestione di rifugi e bivacchi;
b)
Al tracciamento, alla realizzazione e alla
manutenzione dei sentieri, delle
opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le
sezioni consorelle competenti;7
c)
Alla diffusione della frequentazione della montagna e
alla organizzazione di iniziative
ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche,
scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche dell’alpinismo giovanile e di
quelle ad esse propedeutiche;
d)
Alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole
competenti in
materia, o all’organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le
attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche,
speleologiche, naturalistiche
dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e)
Alla formazione di soci e non soci, in collaborazione
con titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di
cui alle lettere c) e d);
f)
Alla promozione anche in collaborazione con Enti e associazioni locali di attività
scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
g)
alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela
ed alla valorizzazione
dell’ambiente montano;
h)
alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione
con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la
prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche,
scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche,
dell’alpinismo
giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in
stato di pericolo ed al recupero di vittime;
i)
a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari
e altre pubblicazioni sezionali;
j)
a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la
biblioteca, la cartografia e l’archivio.
Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere
commerciale, strumentali e
funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali (**) e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo
grado e società commerciali.
(**) NOTA: oltre a questa formula generale, possono eventualmente essere qui
previste nel dettaglio attività non comprese fra quelle citate nell'articolo,
quali ad esempio: “organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor
per i propri soci”.
Art. 4 – Locali sede
Nei locali della sede non possono
svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non
possono essere utilizzati, neppure
temporaneamente, da terzi, se
non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del
Presidente.
TITOLO II SOCI
Art. 5 - Soci
Sono previste unicamente le
categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.
Partecipano all’ attività della
Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la
quota associativa
sezionale fissata dall’Assemblea.
Il Socio della Sezione (persona
fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze
nell’attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo
d’onore della Sezione stessa.
I soci devono mantenere un
comportamento ispirato ad una corretta e civile
convivenza. i soci, nello
svolgimento dell’attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano
all’altezza dell’impegno e delle difficoltà prevedibili,
gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando
quelli residui.
Art. 6 - Ammissione
Chiunque intenda aderire al Club
Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione,
completa dei propri dati anagrafici e
dell'autorizzazione al
trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la
domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.
La domanda presentata nell’ultimo
bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo della
Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta
successiva, decide sull’accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime
la condizione risolutiva di diversa volontà.
In caso di avveramento della
condizione risolutiva esercitata dal Consiglio
Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione
può, entro
sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di
rigetto, chiedere che sull'istanza
si pronunci il Collegio dei Probiviri.
Sia in sede di ammissione
all’Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna
discriminazione di genere, etnica, di ordine politico,
religioso, economico e sociale.
Art. 7 - Quota associativa
Il Socio è tenuto a corrispondere
alla Sezione:
a)
la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo
sociale, delle copie dello Statuto
e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono
consegnati all’atto dell’iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
b)
la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario
annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d)
eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme di cui alle lett. b),
c), d) del comma precedente devono essere
versate entro il 31 marzo di ogni
anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita
sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né
ricevere
le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la
propria
adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di
ciascun anno sociale e perde
immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge
automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale
dell’Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo
l’anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative
annuali
arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.
Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa
La partecipazione all'attività
associativa si estende a tutta la durata del
rapporto sociale. Non sono ammesse
iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa
autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in
concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal
CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e
gratuite.
Art. 9 – Dimissioni
Il Socio può dimettersi dal Club
Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate
per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno
effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Il Socio è libero di iscriversi
presso una qualsiasi Sezione.
Il trasferimento da una Sezione
ad un’altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell’adesione annuale,
avviene tramite il sistema informatico in
dotazione alla Sede legale
dell’Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.
Art. 10 - Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento
disciplinare, per morte del Socio o estinzione della
persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.
Art. 11 – Sanzioni disciplinari
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga
un
contegno non conforme ai
principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed
educata convivenza, i provvedimenti previsti dal
Regolamento disciplinare.
La competenza per l'irrogazione
della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo
sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà
obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede
alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto
delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC
restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per
l’eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.
Art. 12 – Ricorsi
In conformità ai principi, alle
procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i
provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio
Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale
organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della
Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di
primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino
Italiano.
TITOLO III SEZIONI
Art. 13 - Organi della Sezione
Sono organi della Sezione almeno
i seguenti:
-
l’Assemblea dei Soci;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente;
-
il Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone
le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 14 – Assemblea
L’Assemblea dei Soci è l’organo
sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari
di età maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni
vincolano anche
gli assenti o i dissenzienti. L’Assemblea:
-
adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
-
elegge il Presidente sezionale;
-
elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri ed i delegati
all’Assemblea dei Delegati del
Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni
ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente
statuto, escluso il voto per
corrispondenza;
-
elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e,
negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato
della revisione legale dei
conti.
-
delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente
le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;
-
approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la relazione del Presidente;
-
delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la
costituzione di vincoli reali sugli stessi;
-
delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo
scioglimento e conseguente
devoluzione del patrimonio;
-
delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto
sezionale in unica lettura;
-
delibera la promozione dell’azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.
-
delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio
Direttivo o da almeno il 30% dei Soci maggiorenni.
Art. 15 – Convocazione
L’Assemblea
ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all’anno entro il termine
perentorio del 31 marzo per l’approvazione dei bilanci e la nomina
delle
cariche sociali. L’assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il
Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio
dei revisori dei Conti della Sezione o
dell'Organo di controllo,
ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore,
oppure da almeno il 30% dei Soci maggiorenni della Sezione.
L'assemblea, ordinaria o
straordinaria, è convocata mediante affissione
dell'avviso in sezione 20 giorni
prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta, in forma elettronica o sul sito web ufficiale
almeno 15 giorni
prima della data purché vi possa essere un riscontro
scritto dell’avvenuta comunicazione contenente i punti dell’ordine del giorno,
la data, l’ora ed il
luogo dell’assemblea nonché
la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea di seconda convocazione.
Art. 16 – Partecipazione
Hanno diritto di intervenire
all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari
maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in
cui si tiene l’assemblea; i minori di età possono assistere
all’Assemblea. Ogni Socio può farsi rappresentare in
Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e
farlo votare in sua vece
anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio
di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre
Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di
cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a
cinquecento.
Per la validità delle sedute è
necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi
diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà
tenersi almeno un'ora dopo la
prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei
presenti. E’ escluso il voto per corrispondenza.
Art. 17 - Presidente e Segretario dell’Assemblea
L’Assemblea nomina un Presidente,
un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri,
nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la
regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di
partecipare all’Assemblea.
Art. 18 – Deliberazioni
Le deliberazioni dell’Assemblea
sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o
appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla
maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Le cariche sociali elettive e
gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni
normative.
Per la designazione e per
l’elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a
favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come
candidato alla carica. La designazione va espressa
su scheda segreta: è escluso pertanto dal
procedimento di designazione o di
elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A
parità di voti è eletto il Socio con maggiore
anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i
voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più
di una carica sociale.
Le deliberazioni concernenti
l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono
essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni
non acquistano efficacia se non
dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo,
qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su
rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.
La deliberazione di scioglimento
della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci
aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese
pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 – Composizione e funzioni
Il Consiglio Direttivo è l’organo
di gestione della Sezione e si compone di numero fra 5 e 9 compreso il
Presidente, eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo assolve
almeno le seguenti specifiche funzioni:
-
convoca l'Assemblea dei Soci;
-
propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
-
nomina la Commissione verifica poteri di cui all’art. 17;
-
redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
-
pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
-
adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci per
cui è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei
relativi risultati;
-
delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali
-
cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
-
delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l’attività;
-
delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
-
delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
-
nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o
esercita la facoltà di avvalersi
della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
-
delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso
di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio
di inventario;
-
cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento
Generale del CAI e del presente
statuto sezionale;
Nella sua prima
riunione il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere
ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti
parte del
Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di
voto. L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali
obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede
sociale dandone un
preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 20 – Durata e scioglimento
Gli eletti durano in carica non
più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora
dopo almeno un anno di interruzione.
(NOTA: quest’ultima disposizione può essere
derogata dallo statuto delle
sezioni per le cariche elettive dei propri organi,
escluso il presidente sezionale). Il Consiglio Direttivo dichiara
decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano
intervenuti a n. ...... riunioni consecutive. Al
consigliere
venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non
eletti,
con la stessa anzianità del sostituito.
Qualora vengano a mancare la
metà dei componenti originari si deve
convocare l’assemblea per la
elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti
assumono l’anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell’intero
Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di
controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo
Settore, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei
successivi trenta giorni dalla
convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 21 - Convocazione
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i
Delegati
all'Assemblea Generale del CAI
ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali
del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso
del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o
necessario.
Art. 22 – Modalità di convocazione
Il Consiglio Direttivo è convocato
dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta
di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni 2 mesi mediante avviso
contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed
inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le
riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute
dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente,
o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.
All'insorgere di eventuale
conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi
il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi
parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni
relative, né può assumere in materia incarichi di control- lo o di ispezione.
I verbali delle sedute sono
redatti dal Segretario o da un consigliere all’uopo designato, approvati nella
seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci
nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di
consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.
PRESIDENTE
Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente
Il Presidente
della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di
rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le
seguenti funzioni specifiche:
-
sottoscrive la convocazione dell’Assemblea dei Soci;
-
convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
-
presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal
conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le
deliberazioni del Consiglio Direttivo;
-
in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno
essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.
Il candidato
alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla
Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.
Il Presidente
è nominato dall’ Assemblea dei soci. Qualora la Sezione abbia un
numero di Soci non inferiore a
cinquecento, il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente sezionale.
TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 24 – Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere ha la responsabilità
della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone
ordinatamente la documentazione; firma i
mandati di pagamento unitamente al Presidente.
Art. 25 – Compiti del Segretario
Il Segretario redige i verbali
delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo
organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI
CONTROLLO
Art. 26 – Composizione e durata
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e
amministrativo della gestione
finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E’ costituito da almeno
tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non
inferiore a due anni sociali completi. Durano in
carica ... anni (non più di tre anni), sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di
convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio
intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo
sezionale, senza diritto di voto
ed assistono alle sedute dell’Assemblea dei Soci.
E’ compito dei Revisori dei
conti:
-
l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e
del bilancio previsionale della
Sezione, predisponendo apposita relazione da
presentare all’assemblea dei
Soci;
-
il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della
Sezione o della sottosezione;
-
la convocazione dell’assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi
irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
L'Organo di controllo,
costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.
L’Organo di controllo vigila
sull’osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso esercita,
inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs
117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.
In tal caso
esso è composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di
controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in
conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del
monitoraggio svolto dall’organo di controllo. I componenti dell’organo di
controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad
atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli
amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali.
Se collegiale, si compone di tre membri
effettivi e due supplenti, soci o non soci,
di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro
dei Revisori Legali, eletti dall’Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni
e sono rieleggibili.
L’Organo di controllo elegge il
Presidente scegliendolo fra quelli, tra i
propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale
di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.
I membri effettivi assistono alle
riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.
L’Organo di controllo deve
riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l’oggetto delle riunioni.
È compito dell’Organo di
controllo:
a) l’esame del conto economico,
del bilancio consuntivo e del conto economico
di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare
all’Assemblea dei Soci;
b) il controllo collegiale od
individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
c)
la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
d) la convocazione
dell’Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili
e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo
TITOLO IV CARICHE SOCIALI
Art. 27 – Condizioni di eleggibilità
Sono eleggibili alle cariche
sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano
iscritti all’associazione da almeno due anni; non
abbiano riportato condanne per
un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o
indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e
competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal
Regolamento generale del Club Alpino Italiano.
La gratuità delle cariche, fatte
salve le specifiche previsioni di legge, esclude l’attribuzione e l’erogazione
al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal
momento della sua designazione ad una carica
Sociale,
durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.
Non sono
eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno
rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto
economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.
TITOLO V
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole
Il Consiglio Direttivo può
costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da
Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami
dell’attività associativa, determinandone il numero di
componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento
predisposto dallo stesso
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può
costituire gruppi aventi autonomia tecnico -
organizzativa ed amministrativa in
linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento.
Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno
rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le
risorse finalizzate dalla Sezione
all’attività
del gruppo stesso. E’ vietata la costituzione di gruppi di non Soci.
TITOLO VI SOTTOSEZIONI
Art. 29 – Costituzione
Il Consiglio Direttivo può, a
norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del
CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante
della Sezione agli effetti del tesseramento e
del computo del numero dei
delegati elettivi all’assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione
hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del
grado di autonomia previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non
intrattiene rapporti diretti con la struttura
centrale.
Ha un proprio ordinamento, che
non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto
all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo
della Sezione.
TITOLO VII
PATRIMONIO
Art. 30 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è
indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale
di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da
qualsiasi altro bene o somma che pervenga a
qualunque titolo o venga erogata da enti o privati
all’Associazione per il
raggiungimento
degli scopi statutari.
Le entrate
sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre
iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e
privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.
I Soci non hanno alcun diritto sul
patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo
indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’Associazione.
I fondi liquidi dell’Associazione,
che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in
un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.
TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE
Art. 31 – Esercizio sociale
Gli esercizi sociali si chiudono
al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di
ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente
alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o
dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all’Assemblea
dei Soci per
l’approvazione. Il bilancio
reso pubblico mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni
antecedenti l’Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la
situazione patrimoniale ed economica della Sezione.
Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i
contributi ed i lasciti ricevuti.
In caso di scioglimento della
Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su
designazione dell'assemblea e
previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o
Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento
non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni,
purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o
Provinciale o ad altro Raggruppamento.
TITOLO IX CONTROVERSIE
Art. 32 - Tentativo di conciliazione
La giustizia interna al Club
Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello
regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o
Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio
Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le
controversie che dovessero
insorgere tra i Soci o fra i Soci ed
organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite
all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti
estranei al sodalizio, senza che
prima vengano aditi gli organi
competenti a giudicare, secondo le norme
procedurali stabilite dallo
Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal
Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l’impugnazione di atti
e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili
gradi l’intero iter della
controversia relativa.
TITOLO X
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino
italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore
Per tutto quanto non previsto nel
presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento
Generale del Club Alpino Italiano, la normativa
vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo
Settore) e relative disposizioni
di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed
in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento
entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di
indirizzo e controllo del CAI.
Ogni modifica del presente
statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall’Assemblea dei Soci della
Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo
l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo
e controllo del CAI.
Il suesteso testo è stato
approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di ...... del Club Alpino
Italiano nella seduta del giorno .................
Il Presidente della Sezione
….............................................
Il Presidente dell’Assemblea
..............................................
segue BILANCIO 2020 SENZA AMMORTAMENTI :
Ditta
|
CAI SEZ.FORTE DEI MARMI
|
Codice attivita'
|
931910 - ATT.SPORTIVA
|
IN MONTA
|
127
|
VIA H. MOORE 1
|
Codice fiscale
|
82011530464
|
|
|
|
55042 FORTE DEI MARMI
|
LU
|
|
Partita IVA
|
02020510463
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL
|
31/12/2020
|
DAL
|
|
AL 31/12/2020
|
Pagina
|
1
|
|
|
|
|
|
CONTO
|
DESCRIZIONE CONTO
|
SALDO DARE
|
SALDO AVERE
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|
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|
|
|
|
|
|
|
**
|
A T T I V I T A`
|
|
|
|
|
|
|
|
01/0001
|
IMMOBILI
|
202.625,38
|
|
|
01/0002
|
TERRENI E FABBRICATI
|
231,57
|
|
|
01/0007
|
ATTREZZATURA
|
76.945,44
|
|
|
01/0009
|
MOBILI E ARREDI
|
540,13
|
|
|
01/0037
|
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE
|
185,00
|
|
|
01/0045
|
ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA
|
2.302,71
|
|
|
01/0046
|
ATTREZZATURA INF.AL 1.000.000
|
754,92
|
|
|
01/****
|
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
|
283.585,15
|
|
|
|
|
|
|
07/0001
|
CASSA CONTANTI
|
62,50
|
|
|
07/****
|
CASSA
|
62,50
|
|
|
|
|
|
|
08/0002
|
BANCA CRL C/C 104923
|
4.543,15
|
|
|
08/0053
|
POSTA C/C 12430559
|
5.112,77
|
|
|
08/0054
|
BANCA BCC C/C 534302
|
3.323,17
|
|
|
08/****
|
BANCHE
|
12.979,09
|
|
|
|
|
|
|
09/0006
|
ERARIO C/IVA
|
823,62
|
|
|
09/****
|
CONTO IVA
|
823,62
|
|
|
|
|
|
|
11/0001
|
CREDITI VS.ERARIO PER ACC.IRES
|
544,09
|
|
|
11/0003
|
CREDITI VS.ERAR.PER RIT.INT.ATT.
|
32,29
|
|
|
11/0052
|
CREDITI DIVERSI
|
16.178,20
|
|
|
11/****
|
CREDITI DIVERSI
|
16.754,58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
TOTALE ATTIVITA`
|
314.204,94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
P A S S I V I T A`
|
|
|
|
|
|
|
|
05/****
|
DEBITI VS. FORNITORI
|
|
7.296,92
|
|
|
|
|
|
21/0012
|
DEBITI DIVERSI
|
|
500,00
|
|
21/0016
|
FATTURE DA RICEVERE
|
|
530,00
|
|
21/****
|
DEBITI DIVERSI
|
|
1.030,00
|
|
|
|
|
|
24/0002
|
F.DO AMM.TO TERRENI E FABBRICATI
|
|
15.409,37
|
|
24/0007
|
F.DO AMM.TO ATTREZZATURA
|
|
46.049,15
|
|
24/0009
|
F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI
|
|
40,51
|
|
24/0041
|
F.DO AMM.TO MACCHINE UFF.ELETTR.
|
|
185,00
|
|
24/0142
|
F.DO AMM.TO ATTR.PER SICUREZZA
|
|
2.315,68
|
|
24/0144
|
F.DO AMM.TO BENI INF.1000000
|
|
754,92
|
|
24/****
|
FONDI DI AMMORTAMENTO
|
|
64.754,63
|
|
|
|
|
|
35/0002
|
PATRIMONIO NETTO
|
|
239.443,77
|
|
35/****
|
CAPITALE NETTO
|
|
239.443,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
TOTALE PASSIVITA`
|
|
312.525,32
|
|
|
|
|
|
****
|
UTILE DI ESERCIZIO
|
|
1.679,62
|
|
|
|
|
|
|
|
*****
|
TOTALE A PAREGGIO
|
314.204,94
|
314.204,94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ditta
|
CAI SEZ.FORTE DEI MARMI
|
Codice attivita'
|
931910 - ATT.SPORTIVA
|
IN MONTA
|
127
|
VIA H. MOORE 1
|
Codice fiscale
|
82011530464
|
|
|
|
55042 FORTE DEI MARMI
|
LU
|
|
Partita IVA
|
02020510463
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUAZIONE ECONOMICA AL
|
31/12/2020
|
DAL
|
|
AL 31/12/2020
|
Pagina
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTO
|
DESCRIZIONE CONTO
|
SALDO DARE
|
SALDO AVERE
|
% DARE
|
% AVERE
|
% DARE
|
% AVERE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
COSTI, SPESE E PERDITE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40/0022
|
ACQUISTO LIBRI
|
142,66
|
|
0,8071
|
|
0,7370
|
|
40/****
|
ACQUISTI
|
142,66
|
|
0,8071
|
|
0,7370
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45/0008
|
MANUTENZ. SU BENI DI PROPRIETA'
|
3.651,20
|
|
20,6560
|
|
18,8636
|
|
45/0028
|
SPESE DI TRASPORTO
|
2.350,02
|
|
13,2948
|
|
12,1412
|
|
45/0030
|
PROMOZIONE, PUBBLICITA' E FIERE
|
779,08
|
|
4,4075
|
|
4,0250
|
|
45/0035
|
SPESE POSTALI
|
154,95
|
|
0,8766
|
|
0,8005
|
|
45/0037
|
ASSICURAZIONI
|
136,25
|
|
0,7708
|
|
0,7039
|
|
45/0041
|
SPESE VARIE
|
537,43
|
|
3,0404
|
|
2,7766
|
|
45/0138
|
CONSORZIO DI BONIFICA
|
60,37
|
|
0,3415
|
|
0,3119
|
|
45/0178
|
ASSICURAZIONI GITE/SPEDIZIONI
|
1.277,94
|
|
7,2297
|
|
6,6024
|
|
45/0190
|
ASSICURAZIONE INCENDIO RIFUGIO
|
1.204,59
|
|
6,8148
|
|
6,2234
|
|
45/0197
|
ACQUISTO SOFTWARE ANNUALE
|
271,98
|
|
1,5387
|
|
1,4052
|
|
45/****
|
SPESE PER PREST. SERVIZI
|
10.423,81
|
|
58,9709
|
|
53,8537
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48/0100
|
ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI
|
1,29
|
|
0,0073
|
|
0,0067
|
|
48/****
|
SALARI STIPENDI E ONERI SOCIALI
|
1,29
|
|
0,0073
|
|
0,0067
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56/0008
|
MULTE, AMMENDE, SANZIONI
|
1.153,49
|
|
6,5257
|
|
5,9594
|
|
56/0105
|
IMPOSTA DI BOLLO DPR 642/72
|
299,96
|
|
1,6970
|
|
1,5497
|
|
56/0106
|
IMPOSTA I.C.I.
|
1.520,00
|
|
8,5991
|
|
7,8529
|
|
56/0115
|
ACQUISTO BOLLINI
|
3.877,91
|
|
21,9386
|
|
20,0349
|
|
56/****
|
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
|
6.851,36
|
|
38,7604
|
|
35,3969
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58/0004
|
COMMISSIONI E SPESE BANCARIE
|
159,30
|
|
0,9012
|
|
0,8230
|
|
58/0013
|
COMMISSIONI E SPESE C/C POSTALE
|
90,26
|
|
0,5106
|
|
0,4663
|
|
58/****
|
ONERI FINANZIARI
|
249,56
|
|
1,4118
|
|
1,2893
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59/0023
|
INT.PASSIVI SU DILAZIONE IMPOSTE
|
7,50
|
|
0,0424
|
|
0,0387
|
|
59/****
|
INTERESSI PASSIVI
|
7,50
|
|
0,0424
|
|
0,0387
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
TOTALE COSTI
|
17.676,18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
RICAVI E PROFITTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64/0030
|
AFFITTO ATTIVO DI AZIENDA
|
|
8.101,07
|
|
41,8534
|
|
41,8534
|
64/0050
|
ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI
|
|
0,02
|
|
0,0001
|
|
0,0001
|
64/0068
|
QUOTE ASSOCIATIVE
|
|
8.048,71
|
|
41,5829
|
|
41,5829
|
64/0073
|
CONTRIBUTI SEDE CENTRALE
|
|
3.206,00
|
|
16,5635
|
|
16,5635
|
64/****
|
ALTRI RICAVI E PROVENTI
|
|
19.355,80
|
|
100,0000
|
|
100,0000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
TOTALE RICAVI
|
|
19.355,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
****
|
UTILE DI ESERCIZIO
|
1.679,62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*****
|
TOTALE A PAREGGIO
|
19.355,80
|
19.355,80
|
|
|
|
|